CODICE ETICO DEGLI ISCRITTI E TUTELA DELL’UTENZA
Gli iscritti al RIF sono tenuti al rispetto del Codice Deontologico che fa interamente parte dell’atto costitutivo e dello statuto sociale con il quale sono state fissate precise e inderogabili norme di comportamento nei confronti degli utenti e nei rapporti con i colleghi.
CODICE DEONTOLOGICO
Principi generali
1. Le norme del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti al R.I.F. (Registro Italiano Floriterapeuti). La loro inosservanza e ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità e al corretto esercizio della professione, sono punite secondo le procedure stabilite dallo Statuto. Il floriterapeuta é tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle stesse non esime dalla responsabilità disciplinare.
2. I floriterapeuti ammessi al R.I.F. sono professionisti esperti dei principi teorici e della metodologia che animano la floriterapia e abilitati alla sua applicazione pratica.
3. La formazione professionale del floriterapeuta prevede il seguente iter di studi:
- Diploma di scuola media superiore
- Scuola di formazione triennale con monte ore complessivo non inferiore alle 600 ore (articolate tra lezioni, seminari, gruppi di lavoro teorico-pratico e formazione personale), con esame finale e tesi.
- Tirocinio e supervisione
4. Il floriterapeuta considera suo particolare e specifico impegno mantenere un livello adeguato di preparazione professionale, approfondire le sue conoscenze e la sua pratica nella floriterapia attraverso letture, documentazione e studio permanente e aggiornarsi regolarmente nella propria disciplina. Ogni iscritto al R.I.F. é tenuto alla frequenza di corsi d’aggiornamento per almeno 32 ore annuali, obbligatorie e verificabili.
5. Si considerano validi ai fini dell’aggiornamento e della preparazione professionale i corsi e le attività di aggiornamento e perfezionamento svolti presso scuole, istituti e centri di formazione riconosciuti ufficialmente dal R.I.F.; la partecipazione a congressi, convegni, seminari, gruppi di studio e di lavoro; la realizzazione di ricerche, studi scientifici e pubblicazioni. Specifiche iniziative per l’aggiornamento professionale sono organizzate annualmente dallo stesso R.I.F., che provvede inoltre al controllo e alla valutazione delle singole esperienze formative e di aggiornamento svolte dagli iscritti.
6. Per l’ammissione al R.I.F. di soci professionisti é previsto un esame di valutazione al fine di verificarne i titoli e le competenze professionali.
7. Il floriterapeuta utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti e non avalla con questo attività ingannevoli o abusive.
8. Il floriterapeuta considera suo dovere promuovere l’armonia e il benessere psicofisico dell’individuo e opera a livello preventivo per migliorare la capacità di autonomia, autoconoscenza e consapevolezza delle persone. Egli riconosce i limiti della propria competenza ed usa solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
9. Il floriterapeuta impiega metodologie delle quali é in grado di indicare le fonti ed i riferimenti teorici e non suscita aspettative infondate nelle attese dell’utente.
10. Nell’esercizio della professione, il floriterapeuta non utilizza indebitamente la fiducia degli utenti destinatari della sua prestazione professionale, ne rispetta la dignità e il diritto alla riservatezza; non opera discriminazioni in base a religione, nazionalità, stato socioeconomico, sesso di appartenenza, disabilità; utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. E’ responsabile dei propri atti professionali e delle loro dirette conseguenze.
11. In ogni contesto professionale il floriterapeuta deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista a cui rivolgersi.
12. Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione il floriterapeuta stimola negli allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
Rapporti con gli utenti
13. Il floriterapeuta adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente e non utilizza il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a se stesso o ad altri indebiti vantaggi.
14. Il floriterapeuta, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce al cliente informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, il proprio compenso; opera in modo che l’utente possa esprimere un consenso informato.
15. Il floriterapeuta valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto professionale quando constata che il cliente non ne trae beneficio o, in modo ragionevolmente prevedibile, non ne trarrà; su richiesta, fornisce al cliente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.
16. Costituisce grave violazione deontologica effettuare qualunque intervento di tipo diagnostico o terapeutico, che si configuri come esercizio abusivo nella professione medica.
17. Al floriterapeuta é vietata qualunque attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. E’ altresì vietata ogni attività commerciale attuata con lo scopo di ottenere un lucro aggiuntivo alla propria prestazione, per esempio con la vendita diretta dei prodotti.
18. Il floriterapeuta non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione o tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.
19. Nell’esercizio della sua professione al floriterapeuta é vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.
20. Le prestazioni professionali a persone minorenni sono subordinate al consenso di chi esercita su di loro la potestà genitoriale.
Rapporti con i colleghi
21. I rapporti fra i floriterapeuti devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco e della lealtà tra colleghi.
22. Il floriterapeuta si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline floriterapiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
23. Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, il floriterapeuta é tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.
24. Il floriterapeuta non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. Si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza e ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.
25. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, il floriterapeuta é tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo del R.I.F.
26. Il floriterapeuta accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l’interesse del cliente richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, il floriterapeuta propone l’invio ad altro professionista.
27. Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, il floriterapeuta é tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi di serietà e dignità professionale e a presentare in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza.
28. Qualunque pubblicità o informazione concernenti l’attività professionale devono essere ispirati a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell’immagine della professione.